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Rinnovo patenti di guida

In conformità con la vigente normativa europea (Direttiva Europea 91/439/CEE del 21/07/1991) e le disposizioni nazionali in materia (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999), i cittadini italiani residenti all’estero in un paese dell’Unione Europea e che sono regolarmente iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) devono rivolgersi, in vista del rinnovo della loro patente, esclusivamente alle autorità del Paese di residenza che provvederanno alla conversione della stessa.

 


Pertanto, se il cittadino italiano è stabilmente residente in Francia, egli potrà rinnovare la sua patente presso le autorità francesi (“Préfecture de Police”) competente per il luogo di residenza. Nel caso di patenti già scadute, le autorità francesi di norma richiedono di effettuare una visita medica e possono anche procedere ad altri accertamenti. Se invece non é iscritto all’AIRE e, pur trascorrendo alcuni periodi all’estero, ha mantenuto la propria residenza in Italia, egli dovrà rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione che in Italia ne ha effettuato il rilascio (e non in Consolato).


 


Si ricorda inoltre che, in qualsiasi momento i cittadini italiani residenti in Francia possono richiedere alle autorità francesi la conversione della loro patente in corso di validità (“échange du permis”, ovvero il ritiro della patente italiana e il rilascio contestuale di una patente francese equivalente – Codice della strada Art. R222-2) oppure di ottenerne la registrazione (“enregistrement”, ovvero la consegna di un attestato di conformità alla patente francese equivalente – Codice della strada Art. R222-1).


 


Si fa presente che, nel caso in cui la Prefettura francese avesse dei dubbi sull’autenticità della patente di guida da convertire o registrare, è la prefettura stessa che dovrà farsi carico della verifica con le autorità italiane che hanno emesso il documento (“Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenent à l’Union européenne et à l’Espace économique éeuropéen”, art. 8).


 


In caso invece, di furto o smarrimento del titolo di guida italiano, la Prefettura francese richiederà al diretto interessato un’attestazione di possesso (certificato di titolarità) che dovrà essere rilasciata dalla motorizzazione italiana che ha emesso la patente di guida (“Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenent à l’Union européenne et à l’Espace économique éeuropéen”, art.6).