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Possesso cittadinanza

Sono italiani:

  • per filiazione i figli di un cittadino/a italiano sono automaticamente italiani, anche se nati all’estero. E’ necessario far pervenire al Consolato l’atto di nascita per la trascrizione in Italia. Fino al 1.1.1948 la cittadinanza italiana veniva trasmessa unicamente dal padre. Prima di tale data non si può pertanto riconoscere la trasmissione della cittadinanza da parte di un avo materno.
  • per nascita sul territorio italiano i cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto senza interruzione fino ai diciotto anni e dichiarino di voler acquisire la cittadinanza italiana.
  • per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).
  • per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.