{"id":163,"date":"2023-01-24T20:47:53","date_gmt":"2023-01-24T19:47:53","guid":{"rendered":"https:\/\/conslione.esteri.it?page_id=163"},"modified":"2025-07-30T16:26:25","modified_gmt":"2025-07-30T14:26:25","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p><strong>Si informa che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, in attuazione dell\u2019art.28 D. Lgs 71\/2011 e s.m.i., gli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili. Per qualsiasi atto notarile occorre quindi rivolgersi ad un notaio in Francia o in Italia.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 possibile altres\u00ec consultare il sito del Consiglio Nazionale del Notariato per l&#8217;Italia\u00a0<a href=\"http:\/\/www.notariato.it\/\">www.notariato.it<\/a>\u00a0 e per la Francia\u00a0<a href=\"http:\/\/www.notaires.fr\/\">www.notaires.fr<\/a><\/p>\n<p>Il Capo dell\u2019Ufficio Consolare continua a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali. Pu\u00f2 ricevere, previa verifica di un&#8217;oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 di rivolgersi ad un notaio in loco, quando il ritardo possa recare pregiudizio al cittadino italiano, atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza.<\/p>\n<p><strong>ATTIVIT\u00c0 DI AUTENTICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 di autenticazione \u00e8 normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma pu\u00f2 anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:<br \/>\n<strong>AUTENTICA DI FIRMA :<\/strong> attestazione ufficiale della conformit\u00e0 della firma apposta su un documento. L&#8217;autentica non riguarda il contenuto del documento in s\u00e9, ma solo la firma. Una volta verificata l&#8217;identit\u00e0 della persona interessata, la firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato. Per autenticare la firma \u00e8 quindi necessario recarsi di persona presso il servizio notarile del Consolato Generale, muniti di un documento di identit\u00e0 e del codice fiscale. Se la firma da autenticare \u00e8 in calce a una scrittura privata in francese, il documento deve essere accompagnato da una traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato;<\/p>\n<p><strong>AUTENTICA DI FOTOGRAFIA :<\/strong>\u00a0a tal fine \u00e8 necessario presentarsi personalmente presso l\u2019Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.<\/p>\n<p><strong>L\u2019AUTOCERTIFICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Per &#8220;autocertificazione&#8221; si intende &#8220;la certificazione prodotta dall\u2019interessato in sostituzione della normale certificazione&#8221; (art.2, legge 15\/1968). Essa rappresenta cio\u00e8 la possibilit\u00e0 per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo pi\u00f9 semplice e con meno oneri.<br \/>\nLa possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione \u00e8 concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.<br \/>\nLa facolt\u00e0 di avvalersi di dichiarazioni sostitutive \u00e8 stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.<br \/>\n<strong><em>L\u2019autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.<br \/>\nNon possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Certificati sostituiti dall\u2019autocertificazione<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019autocertificazione pu\u00f2 essere sostitutiva di:<br \/>\n<strong>NORMALI CERTIFICAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Si pu\u00f2 dunque ricorrere all\u2019autocertificazione nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>data e luogo di nascita;<\/li>\n<li>residenza;<\/li>\n<li>cittadinanza;<\/li>\n<li>godimento dei diritti politici;<\/li>\n<li>stato di celibe, coniugato o vedovo;<\/li>\n<li>stato di famiglia;<\/li>\n<li>esistenza in vita;<\/li>\n<li>nascita del figlio;<\/li>\n<li>decesso del coniuge, dell\u2019ascendente o discendente;<\/li>\n<li>posizione agli effetti degli obblighi militari;<\/li>\n<li>iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;<\/li>\n<li>titoli di studio acquisiti;<\/li>\n<li>qualifiche professionali;<\/li>\n<li>esami sostenuti universitari e di stato;<\/li>\n<li>titoli di specializzazione;<\/li>\n<li>titoli di abilitazione;<\/li>\n<li>titoli di formazione;<\/li>\n<li>titoli di aggiornamento;<\/li>\n<li>titoli di qualificazione tecnica;<\/li>\n<li>situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione i benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;<\/li>\n<li>assolvimento di specifici obblighi contributivi con l\u2019indicazione dell\u2019ammontare;<\/li>\n<li>codice fiscale o partita IVA;<\/li>\n<li>qualsiasi dato dell\u2019anagrafe tributaria;<\/li>\n<li>stato di disoccupazione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di pensionato e categoria di pensione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di studente;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di casalinga;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<\/li>\n<li>iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;<\/li>\n<li>adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all\u2019art. 77 del D.P.R. n. 237\/64 come modificato dall\u2019art. 22 della legge 958\/86;<\/li>\n<li>assenza di condanne penali;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di vivenza a carico;<\/li>\n<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell\u2019interessato contenuti nei registri dello stato civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Modalit\u00e0 della dichiarazione sostitutiva di certificati:<br \/>\n<\/strong>La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si pu\u00f2 fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilit\u00e0 (non \u00e8 necessario firmare davanti all\u2019impiegato). Inoltre, \u00e8 possibile trasmettere documenti, atti e certificati per posta o tramite e-mail alle Amministrazioni Pubbliche.<\/p>\n<p><strong>ATTI NOTORI<\/strong><\/p>\n<p>Gli interessati possono ricorrere all\u2019autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualit\u00e0 personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 ai sensi dell\u2019art.47 del DPR 445\/2000.<\/p>\n<p>Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 pu\u00f2 riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di attestare la conformit\u00e0 all\u2019originale di una pubblicazione.<\/p>\n<p>La dichiarazione sostitutiva di atti notori pu\u00f2 essere fatta dichiarando fatti, stati o qualit\u00e0 personali a diretta conoscenza dell\u2019interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .<\/p>\n<p>Qualora si tratti di stati, fatti e qualit\u00e0 personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l\u2019amministrazione ritenga necessario controllare la veridicit\u00e0 delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.<\/p>\n<p><strong>Validit\u00e0 delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori: <\/strong>le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validit\u00e0 degli atti che sostituiscono.<br \/>\nNormalmente i certificati hanno validit\u00e0 per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validit\u00e0 superiore. La validit\u00e0 delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile \u00e8 prolungabile se l\u2019interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.<br \/>\nHanno validit\u00e0 illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).<\/p>\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione non \u00e8\u00a0MAI ammessa per i certificati:<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>medici;<\/li>\n<li>sanitari;<\/li>\n<li>veterinari;<\/li>\n<li>di origine;<\/li>\n<li>di conformit\u00e0 all\u2019Ue;<\/li>\n<li>marchi;<\/li>\n<li>brevetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO\u2019 pi\u00f9 chiedere certificazioni ai cittadini<\/em><\/strong><br \/>\nNel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non pu\u00f2 pi\u00f9 chiedere certificazioni ma \u00e8 sufficiente l\u2019esibizione di un documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.<br \/>\nSe il documento non \u00e8 pi\u00f9 valido, l\u2019interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.<\/p>\n<p><strong><em>Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere<\/em><\/strong><br \/>\nSe le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicit\u00e0 delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.<br \/>\nNel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsit\u00e0 negli atti e l\u2019uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.<br \/>\nIl dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contatti Ufficio Affari Sociali \/ Notarili \/ Pensioni<\/strong><\/p>\n<p>E-mail: sociale.lione@esteri.it<\/p>\n<p>Telefono: 04 72 82 38 24<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si informa che a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2012, in attuazione dell\u2019art.28 D. 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