{"id":2412,"date":"2024-09-04T11:57:50","date_gmt":"2024-09-04T09:57:50","guid":{"rendered":"https:\/\/conslione.esteri.it\/?page_id=2412"},"modified":"2026-02-10T15:50:30","modified_gmt":"2026-02-10T14:50:30","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Legge n.74 del 23\/05\/2025<\/strong> che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,<strong> ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 prevede che il <strong><u>minore nato all\u2019estero<\/u> <\/strong>(anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.74 del 23\/05\/2025) da genitore\/i italiano\/i <strong>\u00e8 automaticamente cittadino italiano <u>solo se<\/u> ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Alla data della nascita, il minore nato all\u2019estero non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza &#8211; per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc<\/li>\n<li>Alla data della nascita del minore nato all\u2019estero, un ascendente di primo grado (genitori) o di secondo grado (nonni) possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Il genitore cittadino italiano, anche in possesso di altre cittadinanze, \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni <u>continuativi<\/u> successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e <u>prima della data di nascita o di adozione<\/u> del figlio\/a. <strong>Non rilevano eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell\u2019adottante non cittadino italiano.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Le modifiche normative in materia di cittadinanza non permettono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore, nato all\u2019estero da genitore\/i italiano\/i, non rientra in una delle categorie sopra esposte.<\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia, qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina \u201c<a href=\"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-cittadinanza-per-beneficio-di-legge\/\">DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS)<\/a>\u201d, procedura che in alcuni casi permette l\u2019acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge<\/p>\n<p><strong>Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia<\/strong> (art. 15 DPR n. 396\/2000).<\/p>\n<p>Si segnala che, se la trascrizione della nascita non viene fatta durante la minore et\u00e0 del figlio, ma avviene alla sua maggiore et\u00e0, sar\u00e0 necessario che lo stesso presenti una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il cui costo \u00e8 di 600 \u20ac (art. 7-bis tariffa consolare).<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Modalit\u00e0 di presentazione della richiesta di trascrizione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La richiesta pu\u00f2 essere presentata:<\/p>\n<ul>\n<li>a questo Consolato Generale. Non \u00e8 necessario prenotare un appuntamento: la documentazione deve essere <strong>spedita per posta<\/strong> <strong><u>in originale<\/u><\/strong> al seguente indirizzo:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consolato Generale d\u2019Italia a Lione\u2013 Ufficio Stato civile\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 5 Rue Commandant Faurax \u2013 69006 Lyon<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Oppure, in via residuale, direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (rivolgendosi all&#8217;Ufficio di Stato Civile comunale) nei casi in cui sia stata accertata la possibilit\u00e0 di trasmettere la cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. Documentazione da spedire per la richiesta di trascrizione di una nascita avvenuta in Francia<\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Documentazione di base <\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori (<a href=\"https:\/\/conslione.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2025-07-16-Modulo-nuovo.docx\">modulo<\/a>)<\/li>\n<li>fotocopia dei documenti d\u2019identit\u00e0 dei genitori<\/li>\n<li>atto di nascita <strong><u>in originale<\/u><\/strong> <em>(le fotocopie non sono accettate)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Ulteriore documentazione da allegare al fine di attestare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana <\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Se il minore non possiede altre cittadinanze<\/strong>: documentazione idonea a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilit\u00e0 di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.<\/li>\n<li><strong>Nell\u2019ipotesi di genitore o nonno\/a esclusivamente di cittadinanza italiana: <\/strong>documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita del minore).<\/li>\n<li><strong>Nell\u2019ipotesi di genitore<\/strong>, cittadino italiano anche in possesso di un\u2019altra cittadinanza ma <strong>con residenza continuativa in Italia per almeno 2 anni<\/strong> prima della nascita del figlio: un certificato storico di residenza da richiedere al Comune\/i italiano\/i dove si \u00e8 risieduto per almeno 2 anni continuativi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorit\u00e0 di tutti i paesi in cui l\u2019ascendente risiede o abbia eventualmente risieduto, \u00e8 <strong><u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u><\/strong>. Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>3. Che tipo di atto di nascita devo presentare?<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO:\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Estratto dell\u2019atto di nascita <strong><u>in originale<\/u><\/strong> su formulario <strong><u>plurilingue<\/u><\/strong>\u00a0(disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>La procedura \u00e8 diversa a seconda delle modalit\u00e0 con le quali \u00e8 avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell\u2019atto di nascita).<\/p>\n<p>Attenzione: qualora la nascita non sia ancora avvenuta e non si fosse ancora provveduto al riconoscimento, si consiglia di preferire il riconoscimento prenatale congiunto (ossia la presenza contemporanea di entrambi i genitori presso una qualsiasi Mairie). Vedi punto 2.1.<\/p>\n<p><strong>2.1 Figlio riconosciuto contemporaneamente <u>da entrambi i genitori<\/u> alla Mairie, prima della nascita:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale <strong><u>in originale<\/u><\/strong> dell\u2019atto di nascita contenente l\u2019indicazione dell\u2019avvenuto riconoscimento, con allegata traduzione <strong><u>in originale<\/u><\/strong> in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. <em>Attenzione: al traduttore va presentato l\u2019atto in originale<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>atto di riconoscimento <strong><u>in originale<\/u><\/strong> con allegata traduzione <strong><u>in originale<\/u><\/strong> in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. <em>Attenzione: al traduttore va presentato l\u2019atto in originale. <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>In questo caso tutta la procedura \u00e8 effettuata <strong>per posta cartacea<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>2.2 Figlio riconosciuto alla Mairie\u00a0<u>solo dal padre<\/u>\u00a0<u>prima della nascita<\/u>:\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale <strong><u>in originale<\/u><\/strong> dell\u2019atto di nascita (contenente l\u2019indicazione dell\u2019avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione <strong><u>in originale<\/u><\/strong> in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. <em>Attenzione: al traduttore va presentato l\u2019atto in originale.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>In questo caso \u00e8 necessaria la presenza di entrambi i genitori <\/u><\/strong>(previo appuntamento concordato via email) <strong>presso questo Consolato<\/strong> <strong>Generale<\/strong> per firmare un atto pubblico di riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).<\/p>\n<p><strong>2.3 Figlio riconosciuto alla Mairie\u00a0<u>solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita<\/u>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>copia integrale <strong><u>in originale<\/u><\/strong> dell\u2019atto di nascita con allegata traduzione <strong><u>in originale<\/u><\/strong> in lingua italiana effettuata da un\u00a0traduttore giurato.<em> Attenzione: al traduttore va presentato l\u2019atto in originale.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>In questo caso \u00e8 necessaria la presenza della madre<\/u><\/strong>\u00a0(previo appuntamento concordato via email) <strong>in Consolato<\/strong>\u00a0per firmare un atto pubblico di assenso al riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).<\/p>\n<p>A <a href=\"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">questo link<\/a> la lista dei traduttori giurati.<\/p>\n<p><strong><u>ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cio\u00e8 serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di pi\u00f9 nomi nell\u2019atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verr\u00e0 trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all\u2019AIRE <u>indicando tutti i nomi presenti sull\u2019atto francese, ma senza le virgole<\/u>.<\/p>\n<p>I genitori che desiderino attribuire al figlio\/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all\u2019Ufficiale di stato civile francese che rediger\u00e0 l\u2019atto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contatti ufficio Stato Civile \/ Nascita<\/strong><\/p>\n<p>E-mail: <a href=\"mailto:consgenlione.statocivile@esteri.it\">consgenlione.statocivile@esteri.it<\/a><\/p>\n<p>Tel.: 04 72 82 13 09\u00a0 (L&#8217;ufficio risponde dal luned\u00ec al gioved\u00ec dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00 e il venerd\u00ec dalle 12:00 alle 13:00)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Legge n.74 del 23\/05\/2025 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero. 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