{"id":631,"date":"2023-02-06T13:47:38","date_gmt":"2023-02-06T12:47:38","guid":{"rendered":"https:\/\/conslione.esteri.it?page_id=631"},"modified":"2025-12-16T13:12:21","modified_gmt":"2025-12-16T12:12:21","slug":"adozioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/adozioni\/","title":{"rendered":"Adozioni"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/adozioni-internazionali\/\">ADOZIONI INTERNAZIONALI<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>ADOZIONI DI MINORI DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>(Legge 184 , del 4 maggio 1983)<\/p>\n<p>La materia delle adozioni di minori in Italia, \u00e8 regolamentata dalla legge n\u00b0 184 del 1983 come modificata dalla legge n\u00b0 476 del 1998 -che ne ha inglobato le disposizioni previste dalla Convenzione dell\u2019Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la ooperazione in materia d\u2019adozione internazionale- e dalla legge n\u00b0L. 149\/01 che, oltre ad aggiornare la parte sui limiti di et\u00e0 per l\u2019adozione, ha innovato in particolare, per quanto riguarda i concetti relativi ai diritti dei minori, dalla custodia dei bambini alla dichiarazione di adottabilit\u00e0.<\/p>\n<p>In caso d\u2019adozione di uno o pi\u00f9 minori, da parte di cittadini italiani residenti all\u2019estero, viene applicato il comma 4 dell\u2019art. 36 della Legge 184\/83 che prevede:<\/p>\n<p>\u00abL\u2019adozione pronunciata dalla competente autorit\u00e0 di un Paese straniero a seguito di domanda di cittadini italiani che provano che al momento della pronuncia dell\u2019adozione erano regolarmente residenti in quel paese da almeno due anni, \u00e9 riconosciuta di pieno diritto in Italia da una decisione del Tribunale per i minorenni, a condizione che essa sia conforme ai principi della Convenzione dell\u2019AJA del 29.5.1993.<\/p>\n<p>Per cio&#8217; che concerne le condizioni richieste per i richiedenti l\u2019adozione, si applica l\u2019art. 6 della Legge 184\/83 :<\/p>\n<p>1. L\u2019adozione \u00e8 consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo, negli ultimi tre anni, separazione personale, n\u00e9 di fatto.<\/p>\n<p>2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.<\/p>\n<p>3. L\u2019et\u00e0 degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non pi\u00f9 di quarantacinque anni l\u2019et\u00e0 dell\u2019adottando.<\/p>\n<p>4. Il requisito della stabilit\u00e0 del rapporto, di cui al comma 1, pu\u00f2 ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuit\u00e0 e la stabilit\u00e0 della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.<\/p>\n<p>5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.<\/p>\n<p>6. Non \u00e8 preclusa l\u2019adozione quando il limite massimo di et\u00e0 degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne, ovvero quando l\u2019adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gi\u00e0 dagli stessi adottato.<\/p>\n<p>7. Ai medesimi coniugi sono consentite pi\u00f9 adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell\u2019adozione l\u2019avere gi\u00e0 adottato un fratello dell\u2019adottando o il fare richiesta di adottare pi\u00f9 fratelli, ovvero la disponibilit\u00e0 dichiarata all\u2019adozione<br \/>\ndi minori che si trovino nelle condizioni indicate dall\u2019articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l\u2019assistenza, l\u2019integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.<\/p>\n<p>8. Nel caso di adozione dei minori di et\u00e0 superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell\u2019ambito delle proprie competenze e nei limiti delle<br \/>\ndisponibilit\u00e0 finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all\u2019inserimento sociale, fino all\u2019et\u00e0 di diciotto anni degli adottati.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conslione.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ISTANZA-DI-TRASCRIZIONE-DELLA-SENTENZA-DI-ADOZIONE.doc\">ISTANZA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI\u00a0ADOZIONE<\/a><\/p>\n<p><strong><br \/>\nADOZIONI DI UN MAGGIORENNE<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 possibile adottare un maggiorenne. La procedura \u00e8 diversa rispetto a quella dell\u2019adozione del minore.<\/p>\n<p>La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell\u2019adottante.<\/p>\n<p>Per la delicatezza e la complessit\u00e0 della procedura, in alcuni Tribunali \u00e8 richiesto l\u2019ausilio di un legale.<\/p>\n<p>L&#8217;adottato acquista:<\/p>\n<ul>\n<li>il diritto di anteporre il cognome dell\u2019adottante al proprio<\/li>\n<li>il diritto a succedere all\u2019adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,<\/li>\n<li>il diritto agli alimenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell\u2019adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell\u2019adottante e verso quelli dell\u2019adottato.<\/p>\n<p>Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:<\/p>\n<ul>\n<li>non hanno discendenti legittimi o legittimati<\/li>\n<li>hanno compiuto i 35 anni d&#8217;et\u00e0<\/li>\n<li>superano di almeno 18 anni l&#8217;et\u00e0 di coloro che intendono adottare.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In casi eccezionali il Tribunale pu\u00f2 autorizzare l&#8217;adozione, se l&#8217;adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d&#8217;et\u00e0, fermo restando la differenza d&#8217;et\u00e0 di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.<\/p>\n<p>E\u2019 richiesto il consenso:<\/p>\n<ul>\n<li>dell\u2019adottante, dell\u2019adottando e dei loro eventuali coniugi<\/li>\n<li>dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell\u2019adottante<\/li>\n<li>dei genitori dell&#8217;adottando.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se l&#8217;assenso dei genitori dell&#8217;adottando o quello dei coniugi dell&#8217;adottante o dell&#8217;adottato \u00e8 negato, il Tribunale, su istanza dell&#8217;adottante, pu\u00f2, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all&#8217;interesse dell&#8217;adottando, pronunziare ugualmente l&#8217;adozione. Allo stesso modo il Tribunale pu\u00f2 pronunziare l&#8217;adozione quando \u00e8 impossibile ottenere l&#8217;assenso per incapacit\u00e0 o irreperibilit\u00e0 delle persone chiamate ad esprimerlo.<\/p>\n<p>Non \u00e8 necessaria l\u2019assistenza di un legale, a meno che non richiesto dal Tribunale.<\/p>\n<p>Normativa di riferimento: articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184\/1983.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE O \u201c CERTIFICAT DE COUTUME\u201d PER ADOZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Per il rilascio di tale certificato vi preghiamo di contattare via mail l\u2019Ufficio Stato Civile \/ AIRE (<a href=\"mailto:aire.lione@esteri.it\">aire.lione@esteri.it<\/a>) che vi invier\u00e0 il modulo di richiesta e le istruzioni sulle modalit\u00e0 per effettuare il pagamento della tariffa consolare corrispondente (66\u20ac). La procedura di richiesta del certificato \u00e8 interamente postale.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni: <a href=\"mailto:aire.lione@esteri.it\">aire.lione@esteri.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ADOZIONI INTERNAZIONALI ADOZIONI DI MINORI DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI\u00a0 (Legge 184 , del 4 maggio 1983) La materia delle adozioni di minori in Italia, \u00e8 regolamentata dalla legge n\u00b0 184 del 1983 come modificata dalla legge n\u00b0 476 del 1998 -che ne ha inglobato le disposizioni previste dalla Convenzione dell\u2019Aja del 29 maggio 1993 [&hellip;]","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":69,"menu_order":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-631","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=631"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4582,"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/631\/revisions\/4582"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/69"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/conslione.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}