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Adozioni

ADOZIONI INTERNAZIONALI

ADOZIONI DI MINORI IN ITALIA:

(Legge 184 , del 4 maggio 1983)

La materia delle adozioni di minori in Italia, è regolamentata dalla legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n° 476 del 1998 -che ne ha inglobato le disposizioni previste dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la ooperazione in materia d’adozione internazionale- e dalla legge n°L. 149/01 che, oltre ad aggiornare la parte sui limiti di età per l’adozione, ha innovato in particolare, per quanto riguarda i concetti relativi ai diritti dei minori, dalla custodia dei bambini alla dichiarazione di adottabilità.

In caso d’adozione di uno o piu’ minori, da parte di cittadini italiani residenti all’estero, viene applicato il comma 4 dell’art. 36 della Legge 184/83 che prevede:

«L’adozione pronunciata per la competente autorità di un Paese straniero a seguito di domanda di cittadini italiani che provano che al momento della pronuncia dell’adozione essi erano residenti regolarmente in quel paese ed essi avevano la residenza da almeno due anni, é riconosciuta di pieno diritto in Italia per decisione del tribunale dei minori , a condizione che essa sia conforme ai principi della Convenzione (dell’AJA del 29.5.1993)

Per cio’ che concerne le condizioni richieste per i richiedenti l’adozione, si applica l’art. 6 della Legge 184/83 :

1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».

ISTANZA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE


ADOZIONI DI UN MAGGIORENNE

E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.

La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.

L’adottato acquista:

  • il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
  • il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
  • il diritto agli alimenti.

L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:

  • non hanno discendenti legittimi o legittimati
  • hanno compiuto i 35 anni d’età
  • superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.

In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l’adozione, se l’adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d’età, fermo restando la ifferenza d’età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.

E’ richiesto il consenso:

  • dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
  • dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
  • dei genitori dell’adottando

Se l’assenso dei genitori dell’adottando o quello dei coniugi dell’adottante o dell’adottato è negato, il tribunale, su istanza dell’adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo.

Non è necessaria l’assistenza di un legale.

Normativa di riferimento: articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983