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Equipollenza titoli di Studio

La dichiarazione di valore, da sola, non è sufficiente al riconoscimento in Italia del titolo acquisito all’estero.
Ai fini del riconoscimento dell’equipollenza, per spendere i propri titoli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o per l’esercizio di professioni regolamentate, è necessario ricorrere alle autorità italiane che determinano l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.

Queste le autorità competenti a cui vanno indirizzate le domande per il riconoscimento dell’equipollenza:

Diplomi 1° e 2° ciclo:            Ambiti territoriali (ex Uffici Scolastici Territoriali)
Lauree 1° e 2° livello:           Atenei
Diplomi di dottorato:             MIUR
Riconoscimenti professionali: Ministeri competenti