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INPS – opzione donna

La legge di bilancio per il 2017 (art.1, commi 222 e 223 legge 11.12.2016, n. 232) ha esteso a partire dal 1 gennaio 2017 l’applicazione dell’istituto pensionistico denominato “opzione donna”, che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1 gennaio 2008 in poi (legge “Fornero”).

Si permette in sostanza l’uscita anticipata per le lavoratrici a fronte di una penalizzazione sull’assegno mensile. Si richiede un’anzianità contributiva di 35 anni e anagrafica di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti (58 per le autonome).
Si tratta di un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015)

Tale beneficio riguarda anche le lavoratrici residenti all’estero che possano totalizzare i contributi previdenziali versati in Italia con quelli del Paese con il quale è in vigore un accordo di sicurezza sociale

 

Messaggio dell’INPS

Scheda opzione donna