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Protezione Consolare

Protezione Consolare

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero, gli obblighi alimentari.

Detenuti

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in Francia, il Consolato può:
• effettuare visite consolari al detenuto previa richiesta scritta dell’interessato;
• indicare nominativi d’avvocati bilingue per l’assistenza legale al detenuto, con onorario a carico dello stesso o della sua famiglia;
• curare i collegamenti con i familiari in Italia fornendo loro, ad esempio, informazioni circa le formalità da seguire per ottenere il
permesso di visita al loro parente;
• intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale lo richieda, ai sensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti.
In casi particolari il Consolato può concedere al detenuto un piccolo sussidio.

Si precisa che in Francia, di norma, il Consolato è avvertito dell’arresto di un connazionale solo se il medesimo ne fa espressa richiesta.

Il Consolato non può:
• intervenire in giudizio per conto del connazionale;
• pagare le spese legali del detenuto.

 

La Sottrazione internazionale di minori

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia).

Dal 1° marzo 2005 è in vigore il Regolamento (CE) n. 2001/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di famiglia e si applica negli Stati membri dell’Unione Europea – ad eccezione della Danimarca.

Ricerche di connazionali all’estero

Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.

Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Consolato Generale chiede il consenso dell’interessato/a ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

Entro tali limiti normativi, è possibile attivare una ricerca inviando a questo Consolato Generale una richiesta scritta documentata, per posta, via fax o posta elettronica.

Dall’Italia la ricerca può essere attivata anche inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all’Estero ai numeri 06 36 91 86 09/06 36 91 86 28 oppure telefonando al numero 06 36 91 29 30 dalle 9.30 alle 16.00, specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.