Si ricorda che il Consolato Generale d’Italia a Lione è esclusivamente competente per le persone che risiedono nei seguenti dipartimenti:
- Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loira (42) e Rodano (69), Savoia (73) ed Alta Savoia (74) (Rodano-Alpi)
- Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) e Puy-de-Dôme (63) (Alvernia)
- Corrèze (19), Creuse (23) e Haute-Vienne (87) (Limousin)
- Nièvre (58) e Saône-et-Loire (71) (Borgogna).
La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana ove questa sia stata precedentemente perduta (vedi sopra)
La condizione indispensabile per il riacquisto della cittadinanza italiana è l’avvenuta trascrizione della perdita della stessa nei registri di stato civile da parte del Comune.
A – IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA IN ITALIA – Art. 13 Legge 91/1992
A prescindere dalla data e dalle modalità di perdita della cittadinanza italiana, l’ex cittadino italiano può riacquistare la cittadinanza italiana se traferisce la propria residenza in Italia.
Vi sono 2 modalità:
A.1 Automaticamente (art. 13, comma 1, lettera d))
L’ex cittadino residente all’estero che trasferisce la propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia, riacquista automaticamente la cittadinanza italiana al termine di un periodo di 12 mesi
A.2 Con dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c)).
A.2.1 L’ex cittadino, che presenta, entro l’anno, apposita dichiarazione direttamente presso il Comune italiano in cui ha stabilito la residenza, riacquista la cittadinanza italiana.
La dichiarazione è soggetta al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno.
PROCEDURA DA SEGUIRE: l’interessato deve contattare direttamente il comune dove ha già stabilito la propria residenza in Italia.
A.2.2 L’ex cittadino, che presenta apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare e stabilisce la propria residenza in Italia entro 12 mesi dalla detta dichiarazione, riacquista la cittadinanza italiana previa iscrizione anagrafica presso il Comune italiano.
La dichiarazione è soggetta al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno.
PROCEDURA DA SEGUIRE: l’interessato è invitato a contattare per posta elettronica l’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale (cittadinanza.lione@esteri.it).
B – EX CITTADINO RESIDENTE ALL’ESTERO CHE NON INTENDE STABILIRE LA RESIDENZA IN ITALIA – art. 17 Legge 91/1992
ATTENZIONE. MODALITA’ DI RIACQUISTO LIMITATA NEL TEMPO: DAL 01/07/2025 AL 31/12/2027
L’ex cittadino residente all’estero che ha perduto la cittadinanza italiana prima del 15/08/1992 ai sensi degli artt. 8-1, 8-2 e 12 della Legge 555/1912 può riacquistare la cittadinanza italiana se si verifica una delle due seguenti ipotesi.
B.1 nascita in Italia
B.2 nascita all’estero MA residenza in Italia per almeno due anni consecutivi prima della perdita della cittadinanza italiana
PROCEDURA DA SEGUIRE
Tra il 01/07/2025 e il 31/12/2027 deve essere sottoscritta una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale.
La dichiarazione è soggetta al pagamento pari a 250€ a favore del Consolato Generale.
Come fissare l’appuntamento in Consolato (modulo)
Effetti della dichiarazione
L’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla dichiarazione. Tale dichiarazione non ha effetto retroattivo, pertanto l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui ha sottoscritto la dichiarazione.
Per informazioni sulla perdita della cittadinanza italiana, cliccare qui.
Contatti: cittadinanza.lione@esterit.it