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Perdita e riacquisto cittadinanza

PERDITA DELLA CITTADINANZA

La precendente normativa sulla cittadinanza (legge 555/1912) prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per coloro che acquistavano volontariamente una cittadinanza straniera.

In base alla normativa in vigore (l.91/1992), il cittadino italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.

A tale ultimo riguardo, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, i cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009 sono incorsi nella perdita della cittadinanza italiana e con loro gli eventuali figli minori (salvo i casi previsti dal Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, v.doppia cittadinanza). In seguito alla denuncia da parte italiana della Convenzione di Strasburgo, a decorrere dal 4 giugno 2009, i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese conservano quella italiana.

 

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (ART.13 l.91/92)

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

  • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

Art. 13/c L.91/92 – se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

  • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.
  • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
  • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;