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Cittadinanza

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento o a ricevere le istanze di acquisizione della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

Possono rivolgersi al Consolato Generale d’Italia a Lione esclusivamente i residenti nei seguenti dipartimenti: Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loira (42) e Rodano (69), Savoia (73) ed Alta Savoia (74) (Rodano-Alpi) – Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) e Puy-de-Dôme (63) (Alvernia) – Corrèze (19), Creuse (23) e Haute-Vienne (87) (Limousin) – Nièvre (58) e Saône-et-Loire (71) (Borgogna).

 

PRINCIPI GENERALI

La cittadinanza italiana è attualmente regolata dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello jus sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano. Tuttavia, il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, convertito in legge, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e del possesso di un’altra cittadinanza.

In particolare la trasmissione della cittadinanza italiana per filiazione a chi sia nato all’estero è stata sottoposta a condizioni (per informazioni sulla registrazione di un figlio nato in Francia  clicca qui).

Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza NON sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative sezioni di questo sito.

 

SEZIONI

  • Cittadinanza per discendenza – Jure Sanguinis

Ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per discendenza (art. 3bis, L. 91/1992)

  1. Cittadini francesi
  2. Cittadini non francesi

Pagina attualmente in aggiornamento alla luce delle recenti modifiche normative in materia.

 

  • Cittadinanza per matrimonio/unione civile con un cittadino/a italiano/a

Ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano (Legge 5 febbraio 1992 n. 91, artt. 5, 6, 7 e 8 e successive modifiche).

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

 

  •  Acquisto cittadinanza per beneficio di legge

Ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge per i minorenni stranieri nati all’estero a cui il genitore, cittadino per nascita, non abbia trasmesso automaticamente la cittadinanza in conseguenza dei limiti introdotti dalla recente modifica legislativa.

 

  • Perdita e riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini

Modalità di perdita e riacquisto della cittadinanza.

Pagina in aggiornamento alla luce delle recenti modifiche normative in materia.

 

  • Casi particolari

Pagina in aggiornamento alla luce delle recenti modifiche normative in materia.

 

Per informazioni di carattere generale consultare il sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Per maggiori informazioni su casi specifici, scrivere al seguente indirizzo e-mail: cittadinanza.lione@esteri.it

IMPORTANTE, prendere visione dell’informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)  (clicca qui).

 

Contatti ufficio cittadinanza

E-mail: cittadinanza.lione@esteri.it

Telefono: 04 72 82 38 23