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Casi particolari cittadinanza

Possesso ininterrotto della cittadinanza delle donne italiane sposate a cittadini francesi tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973

La legge sulla cittadinanza n.555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per matrimonio. Ritenuta anticostituzionale nel 1975, tale norma è stata abrogata, aprendo la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana su domanda.

Successivamente la giurisprudenza ha ritenuto che – in determinate circostanze – alle donne italiane che abbiano perso la cittadinanza per effetto del matrimonio con un cittadino francese o per naturalizzazione straniera del marito italiano possa essere riconosciuto un possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Tale riconoscimento è possibile in particolare per le donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973 e che – per effetto del matrimonio – abbiano automaticamente acquisito la cittadinanza francese ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Cittadinanza francese del 1945.

Chi si trova nella situazione appena descritta potrà contattare via mail il Consolato Generale (cittadinanza.lione@esteri.it), allegando copia di una attestazione rilasciata dalle Autorità francesi che accerti l’acquisto della cittadinanza francese ai sensi del predetto articolo 37 (es: certificato di cittadinanza francese, copia integrale della trascrizione francese dell’atto di nascita, ecc).

L’Ufficio Cittadinanza valuterà la documentazione e fornirà le istruzioni per beneficiare del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Il costo di tale procedura è di € 600.

Il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana consentirà successivamente alle richiedenti di trasmettere la cittadinanza ai propri figli, che saranno anch’essi considerati italiani dalla nascita. I figli maggiorenni che intendano avvalersi di tale disposizione di legge dovranno effettuare analoga procedura e saranno anch’essi soggetti al pagamento della tassa consolare di € 600.

 

Situazione dal 12/01/1973 fino al 23/03/1995

La riforma del Codice della Cittadinanza francese, entrata in vigore dal 12/01/1973, ha abrogato l’automatismo dell’acquisto della cittadinanza francese per effetto del matrimonio per le donne straniere e ha introdotto, sia per gli uomini che per le donne, un regime di dichiarazione volontaria di acquisto della cittadinanza francese in seguito a matrimonio con cittadina francese o cittadino francese.

Tale modalità di acquisto della cittadinanza francese ha comportato la perdita automatica della cittadinanza italiana fino al 23/03/1995, data di entrata in vigore del Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità, firmata a Strasburgo.

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Acquisto automatico della cittadinanza italiana da donne straniere per matrimonio con cittadino italiano prima del 27/04/1983

L’articolo 9 del Codice Civile del 1865 e poi l’articolo 10 comma 2 della Legge 555/1912, in vigore fino al 27/04/1983, prevedevano l’acquisto ope legis, cioè automatico, della cittadinanza italiana dalla donna straniera che sposava un cittadino italiano.

Le donne sposate con cittadino italiano prima del 27/04/1983 che non abbiano esercitato tale diritto potranno contattare via mail l’Ufficio Cittadinanza (cittadinanza.lione@esteri.it) che effettuerà le dovute verifiche e fornirà maggiori informazioni sulla procedura, che potrà essere soggetta al pagamento dei diritti consolari di 600€.