DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI NATI ALL’ESTERO, FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)
La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge per i minorenni stranieri nati all’estero a cui il genitore, cittadino per nascita, non abbia trasmesso automaticamente la cittadinanza in conseguenza dei limiti introdotti dalla recente modifica legislativa.
Questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) che non rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza(per informazioni sulla registrazione di un figlio nato in Francia clicca qui).
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis e pertanto non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
L’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza italiana acquisita per “beneficio di legge”, purché non si produca una condizione di apolidia.
Tali condizioni restano valide anche per la norma transitoria per minorenni, in vigore fino al 31 maggio 2026. (Vedere paragrafo “Norma transitoria in vigore fino al 31 maggio 2026)
REQUISITI
Per poter acquistare la cittadinanza per beneficio di legge, occorre dimostrare che si possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
- uno dei genitori è cittadino per nascita
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
Le “dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge”, devono essere formali e avvenire di persona in Consolato, alla presenza di dipendente pubblico delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento (vedere sezione “appuntamento presso il Consolato Generale”).
Esse sono soggette al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro. Il contributo è dovuto per ciascun minore.
NORMA TRANSITORIA in vigore fino al 31 maggio 2026
Fino al 31 maggio 2026 è possibile acquistare la cittadinanza per beneficio di legge, anche quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
- figli di cittadini per nascita
- figli MINORENNI ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare ENTRO IL 31 MAGGIO 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le “dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge”, devono essere formali e avvenire di persona in Consolato, alla presenza di dipendente pubblico delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento (vedere sezione “appuntamento presso il Consolato Generale”).
Esse sono soggette al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro. Il contributo è dovuto per ciascun minore.
APPUNTAMENTO PRESSO IL CONSOLATO GENERALE
Le dichiarazione di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge si effettuano in Consolato previo appuntamento da fissare inviando una mail a cittadinanza.lione@esteri.it.
Si prega di specificare nell’oggetto dell’e-mail:
“Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio, entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento”, oppure
“Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio minore al 24/05/2025”
Tali dichiarazioni sono soggette alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore).
Si prega di allegare all’e-mail di richiesta di appuntamento:
- Modulo di richiesta debitamente compilato, datato e firmato
- Atto di nascita in originale con traduzione ufficiale oppure estratto di nascita in formato “PLURILINGUE” (a seconda della tipologia di riconoscimento del minore da parte dei genitori. Vedere la rubrica “NASCITA – 3. Che tipo di atto di nascita devo presentare?” sul sito internet)
- Fotocopie dei documenti d’identità di entrambi i genitori
- Fotocopia del documento d’identità straniero del minore
- Atto di nascita del minore trascritto nel paese di origine dei genitori
- Certificato di cittadinanza italiana per nascita del genitore cittadino italiano e dichiarazione sostitutiva allegata
- Giustificativo di domicilio recente
- Ricevuta del contributo di 250 € al Ministero dell’Interno
Il giorno dell’appuntamento dovrà essere consegnata la documentazione in originale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento tramite bonifico bancario va effettuato a favore di:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge (precisando se ex art. 4 comma 1-bis della legge n. 91/1992 oppure ex art. 1, comma 1-ter del DL n. 36/2025) e nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)