DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI NATI ALL’ESTERO, FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS)
La legge di conversione del decreto legge n. 36/2025 ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge per i minorenni stranieri nati all’estero a cui il genitore, cittadino per nascita, non abbia trasmesso automaticamente la cittadinanza in conseguenza dei limiti introdotti dalla recente modifica legislativa.
Attenzione: in questo caso, il minore che ne beneficia non è cittadino italiano dalla nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione presentata in consolato da entrambi i genitori previa verifica delle condizioni previste dalla legge.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992, al fine di poter acquistare la cittadinanza per beneficio di legge, occorre dimostrare che sono posseduti congiuntamente i seguenti presupposti:
- uno dei genitori è cittadino per nascita.
Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o iuris communicatione.
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza ENTRO UN ANNO DALLA NASCITA (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
Le “dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge”, devono essere formali e avvenire di persona, alla presenza di dipendente pubblico delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Esse sono soggette al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro.
Il contributo è dovuto per ciascun minore.
NORMA TRANSITORIA
Fino al 31 maggio 2026, ai sensi dell’articolo 1, c. 1-ter del D.L. 36/2025, è inoltre possibile acquistare la cittadinanza per beneficio di legge, anche quando sussistono tutte le seguenti condizioni:
- figli di cittadini per nascita
Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o iuris communicatione.
- figli MINORENNI ALLA DATA DEL 24 MAGGIO 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare ENTRO IL 31 MAGGIO 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le “dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge”, devono essere formali e avvenire di persona, alla presenza di dipendente pubblico delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Esse sono soggette al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro. Il contributo è dovuto per ciascun minore.
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Le dichiarazione di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge si effettuano in Consolato previo appuntamento da fissare inviando una mail a cittadinanza.lione@esteri.it (specificare nell’oggetto “Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio entro un anno dalla nascita (o dal riconoscimento)”oppure Richiesta Appuntamento – dichiarazione cittadinanza per figlio minore al 24/05/2025”e sono soggette alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore).
Alla richiesta di appuntamento, occorrerà allegare il documento di identità dei genitori, la copia dell’atto di nascita del minore (vedere la rubrica “NASCITA – CHE TIPO DI ATTO DI NASCITA DEVO PRESENTARE?”) e la ricevuta del pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno e la documentazione comprovante a quale titolo il genitore è cittadino per nascita.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento va effettuato a favore di:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge (precisando se ex art. 4 comma 1-bis della legge n. 91/1992 oppure ex art. 1, comma 1-ter del DL n. 36/2025) e nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)