La dichiarazione di valore, da sola, non è sufficiente al riconoscimento in Italia del titolo acquisito all’estero.
Ai fini del riconoscimento di un titolo di studio ottenuto all’estero e per poter spendere i propri diplomi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o per l’esercizio di professioni regolamentate in Italia, è necessario ricorrere alle autorità italiane che determinano il riconoscimento, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
Di seguito le autorità competenti a cui vanno indirizzate le domande per il riconoscimento:
- Diplomi 1° e 2° ciclo: ambiti territoriali (ex Uffici Scolastici Territoriali)
- Lauree 1° e 2° livello: atenei/università
- Diplomi di dottorato: MUR
- Riconoscimenti professionali: Ministeri competenti
Per maggiori informazioni: https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli