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Casi particolari (cittadinanza italiana per le donne)

Possesso ininterrotto della cittadinanza delle donne italiane sposate a cittadini francesi tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973

La legge sulla cittadinanza n. 555/1912 prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per matrimonio. Ritenuta anticostituzionale nel 1975, tale norma è stata abrogata, aprendo la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana su richiesta dell’interessata.

Successivamente la giurisprudenza ha ritenuto che – in determinate circostanze – alle donne italiane che abbiano perso la cittadinanza per effetto del matrimonio con un cittadino francese o per naturalizzazione straniera del marito italiano possa essere riconosciuto un possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Tale riconoscimento è possibile in particolare per le donne italiane sposate con cittadini francesi tra il 01/01/1948 e l’11/01/1973 e che – per effetto del matrimonio – abbiano automaticamente acquisito la cittadinanza francese ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Cittadinanza francese del 1945.

La donna in possesso del precedente requisito potrà contattare via mail l’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale d’Italia a Lione (cittadinanza.lione@esteri.it), allegando copia di una attestazione rilasciata dalle Autorità francesi che accerti l’acquisto della cittadinanza francese ai sensi del predetto articolo 37 (certificato di cittadinanza francese, copia integrale della trascrizione francese dell’atto di nascita con l’annotazione dell’acquisto della cittadinanza francese,….).

L’Ufficio Cittadinanza valuterà la documentazione e fornirà le istruzioni per beneficiare del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Tale riconoscimento consente di trasmettere la cittadinanza ai figli che vengono considerati anch’essi italiani dalla nascita, laddove ricorra uno dei presupposti introdotti dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (vedere la rubrica cittadinanza per discendenza).

N.B.: I figli maggiorenni, potranno far valere il proprio diritto senza che la madre abbia manifestato la propria volontà solo nel caso di decesso di quest’ultima.

 

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Cittadinanza delle donne italiane sposate con cittadini francesi dal 12/01/1973 fino al 23/03/1995

La riforma del Codice della Cittadinanza francese, entrata in vigore dal 12/01/1973, ha abrogato l’automatismo dell’acquisto della cittadinanza francese per effetto del matrimonio per le donne straniere e ha introdotto, sia per le donne che per gli uomini, un regime di dichiarazione volontaria di acquisto della cittadinanza francese in seguito a matrimonio con cittadino/a francese.

Le donne italiane che hanno richiesto e acquisito la cittadinanza francese per matrimonio dopo l’11 gennaio 1973 hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e possono eventualmente riacquistarla (si veda a tal proposito la pagina Perdita e riacquisto).

Cittadinanza delle donne italiane che hanno acquisito per matrimonio la cittadinanza francese dal 24/03/1995

In applicazione del Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, entrato in vigore il 24 marzo 1995, le donne italiane divenute francesi per matrimonio hanno conservato la cittadinanza italiana.

 

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Acquisto automatico della cittadinanza italiana da donne straniere per matrimonio con cittadino italiano prima del 27/04/1983

L’articolo 9 del Codice Civile del 1865 e poi l’articolo 10 comma 2 della Legge 555/1912, in vigore fino al 27/04/1983, prevedevano l’acquisto ope legis della cittadinanza italiana dalla donna straniera che sposava un cittadino italiano.

Gli emendamenti alla Legge 91/1992 entrati in vigore il 24/05/2025 hanno tuttavia fortemente ristretto gli effetti dell’acquisto automatico della cittadinanza per le donne sposate con cittadino italiano prima del 27/04/1983, che non abbiano esercitato il diritto di acquisto ope legis della cittadinanza italiana prima del 27/04/1983.

Per maggiori informazioni in merito, contattare l’Ufficio Cittadinanza all’indirizzo e-mail: cittadinanza.lione@esteri.it. L’Ufficio competente effettuerà le verifiche relative all’effettivo acquisto automatico della cittadinanza italiana e fornirà maggiori informazioni sulla procedura.

 

COSTI

A decorrere dal 1 gennaio 2025, è richiesto il pagamento di una tassa consolare di 600€ per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18.