Il Consolato Generale d’Italia a Lione è l’autorità competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana iure sanguinis per i residenti nei seguenti dipartimenti:
- Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loira (42) e Rodano (69), Savoia (73) ed Alta Savoia (74) (Rodano-Alpi)
- Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) e Puy-de-Dôme (63) (Alvernia)
- Corrèze (19), Creuse (23) e Haute-Vienne (87) (Limousin)
- Nièvre (58) e Saône-et-Loire (71) (Borgogna)
Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
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PRINCIPI GENERALI
Il nuovo regime normativo in vigore dal 28/03/2025 non prevede la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra/e cittadinanza/e, anche prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 28/03/2025, le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:
- la dimostrazione della discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani
- la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana
- il possesso dei requisiti introdotti dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 lettere a), a-bis), b), c) e d)
Importante
L’ art. 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana, non crea un nuovo meccanismo di trasmissione.
Il richiedente dovrà comprovare non solo la sussistenza del possesso della cittadinanza italiana, ma anche l’insussistenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, in quanto non basta avere un/a nonno/a in possesso della sola cittadinanza italiana per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre altresì verificare che il richiedente sia figlio di padre o di madre in possesso della cittadinanza italiana (anche se non è stata riconosciuta) in quanto la linea di discendenza non deve essere stata interrotta.
Il richiedente nato all’estero e in possesso di altra/e cittadinanze, potrà essere riconosciuto cittadino italiano dalla nascita se è discendente di:
Caso A– un genitore (anche adottivo) o un nonno che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana
(N.B. questa condizione deve sussistere alla data della nascita del richiedente o alla morte dell’ascendente, se avvenuta prima della nascita dell’interessato);
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
Per conoscere la documentazione necessaria da produrre in originale vedere alla fine della pagina corrente (caso A).
Caso B– un genitore (anche adottivo) cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Per conoscere la documentazione necessaria da produrre in originale vedere alla fine della pagina corrente (caso B).
Attenzione
- L’acquisto volontario della cittadinanza francese da parte di un cittadino italiano maggiorenne ha comportato fino ad una data recente (salvo caso specifico) la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che sia necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volontà di essere naturalizzati. Ne consegue quindi che se l’avo italiano si è naturalizzato francese prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963).
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo a partire dal 01/01/1948 (a determinate condizioni) e pienamente dal 27/04/1983. La donna italiana coniugata con cittadino francese acquistava automaticamente la cittadinanza francese fino all’11/01/1973 e perdeva la cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni sulla perdita della cittadinanza avvenuta tra il 01/01/1948 e il 11/01/1973 a seguito di matrimonio con cittadino francese e sul possibile riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza per la donna e per i suoi discendenti, si prega di consultare la sezione CASI PARTICOLARI (attualmente in corso di aggiornamento).
- La Francia ha sempre riconosciuto un diritto del suolo condizionale, cioè condizionato a determinati criteri (durata della residenza, luogo di nascita dei genitori, ecc.): se i genitori non sono cittadini francesi l’acquisto della cittadinanza francese non è automatico al momento della nascita su territorio francese. Ne consegue che per accertare la continuità nel possesso della cittadinanza italiana, potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione dei discendenti dell’avo italiano che attesti le modalità di acquisto della cittadinanza francese (es: copia del «Certificat de nationalité française», decreto di naturalizzazione, etc.).
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, a prescindere dall’esito dell’istanza di riconoscimento.
La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.
L’Ufficio Cittadinanza potrà richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
Discordanze tra gli atti presentati
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
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COSTI E INVIO DELLA DOMANDA
Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è dovuto un contributo previsto dalla legge che dal 01/01/2025 ammonta a 600€.
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.
Il pagamento di diritti consolari dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d’Italia:
Bonifico bancario intestato a:
Consolato Generale d’Italia “Bonifici per diritti consolari”
MONTE PASCHI BANQUE:
IBAN FR76 3047 8000 1201 9112 3500 482
BIC/SWIFT MONTFRPPXXX
È obbligo indicare nella causale del bonifico:
- l’intestatario della richiesta (se donna indicare il cognome da nubile) e
- la motivazione (Riconoscimento cittadinanza italiana).
Le eventuali spese del bonifico sono a completo carico del richiedente.
N.B. Non si accettano gli assegni.
L’istanza, compilata e firmata, corredata della completa documentazione in originale richiesta, nonché del giustificativo del bonifico bancario di 600€ dovrà essere inviata per posta a:
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Ufficio cittadinanza
5 rue Commandant Faurax
69006 LYON
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRODURRE IN ORIGINALE
CASO A
GENITORE O NONNO ITALIANO ESCLUSIVAMENTE CITTADINO ITALIANO AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL RICHIEDENTE (O AL MOMENTO DEL DECESSO, SE AVVENUTO PRIMA DELLA NASCITA DEL RICHIEDENTE)
A.1 Nonno/a esclusivamente cittadino/a italiano/a al momento della nascita del richiedente (o al momento del decesso se avvenuto prima della nascita del richiedente) (clicca qui)
A.2 Genitore esclusivamente cittadino/a italiano/a al momento della nascita del richiedente (o al momento del decesso se avvenuto prima della nascita del richiedente) (clicca qui)
CASO B
GENITORE CITTADINO ITALIANO CHE È STATO RESIDENTE IN ITALIA PER ALMENO DUE ANNI CONTINUATIVI PRIMA DELLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO
B.1 Genitore cittadino italiano nato in Italia che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita del figlio (clicca qui)
B.2 Genitore italiano nato in Francia che ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio (clicca qui)