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Cittadinanza per discendenza (cittadini non francesi)

Il Consolato Generale d’Italia a Lione è l’autorità competente in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis per i residenti nei seguenti dipartimenti:

  • Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loira (42) e Rodano (69), Savoia (73) ed Alta Savoia (74) (Rodano-Alpi)
  • Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43) e Puy-de-Dôme (63) (Alvernia)
  • Corrèze (19), Creuse (23) e Haute-Vienne (87) (Limousin)
  • Nièvre (58) e Saône-et-Loire (71) (Borgogna)

Come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014, il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, dalla ricezione della documentazione completa.

I richiedenti provenienti da Paesi extra-Unione europea dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno francese di durata non inferiore ai 2 anni.

 

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Il nuovo regime normativo in vigore dal 28/03/2025 non prevede la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero ed è in possesso di altra/e cittadinanza/e, anche prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Pertanto per le istanze presente a partire dal 28/03/2025, le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

  • la dimostrazione della discendenza da un genitore o da un/a nonno/a italiani
  • la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana
  • il possesso dei requisiti introdotti dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 lettere a), a-bis), b), c) e d).

 

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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il richiedente nato all’estero e in possesso di altra/e cittadinanza/e, potrà essere riconosciuto cittadino italiano dalla nascita nei seguenti casi:

CASO A: Un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente (o possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento del decesso, se avvenuto prima della nascita del richiedente).

Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

La documentazione necessaria da produrre in originale è disponibile ai seguenti links:

CASO A.1: Nonno/a esclusivamente cittadino/a italiano/a al momento della nascita del richiedente (o al momento del decesso se avvenuto prima della nascita del richiedente).

CASO A.2: Genitore esclusivamente cittadino/a italiano/a al momento della nascita del richiedente (o al momento del decesso se avvenuto prima della nascita del richiedente).

 

CASO B: Un genitore (anche adottivo) cittadino italiano che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La documentazione necessaria da produrre in originale è disponibile ai seguenti links:

CASO B.1Genitore cittadino italiano nato in Italia che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita del figlio.

CASO B.2: Genitore italiano nato all’estero che ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della nascita del figlio.

 

Si precisa che:

  • Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, a prescindere dall’esito dell’istanza di riconoscimento.
  • La ricerca della documentazione è esclusivo onere del richiedente.
  • L’Ufficio Cittadinanza potrà richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.

Il richiedente dovrà comprovare non solo la sussistenza del possesso della cittadinanza italiana, ma anche l’insussistenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, in quanto non basta avere un/a nonno/a in possesso della sola cittadinanza italiana per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre altresì verificare che il richiedente è figlio di padre o di madre in possesso della cittadinanza italiana che se non è stata riconosciuta.

 

Attenzione

  • L’acquisto volontario della cittadinanza straniera da parte di un cittadino italiano maggiorenne ha comportato fino ad una data recente (salvo caso specifico) la perdita automatica della cittadinanza italiana, senza che sia necessaria una espressa rinuncia. La perdita della cittadinanza italiana coinvolge anche i figli minorenni, nonostante questi non abbiano espresso la volontà di essere naturalizzati. Ne consegue quindi che se l’avo italiano ha acquisito per naturalizzazione la cittadinanza del paese di residenza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza e non si ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. artt 8 e 12 Legge n.555/1912 e Convenzione di Strasburgo 1963).
  • La donna italiana trasmette la cittadinanza solo a partire dal 01/01/1948 (a determinate condizioni) e pienamente dal 27/04/1983. La donna italiana coniugata con cittadino francese acquistava automaticamente la cittadinanza francese fino all’11/01/1973 e perdeva la cittadinanza italiana. Per maggiori informazioni sulla perdita della cittadinanza avvenuta tra il 01/01/1948 e il 11/01/1973 a seguito di matrimonio con cittadino francese e sul possibile riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza per la donna e per i suoi discendenti, si prega di consultare la sezione CASI PARTICOLARI.
  • Recepiti gli orientamenti della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n.454/2024 e n.17161/2023), la circolare 3 ottobre 2024 n.43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario, chiarisce che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della cittadinanza straniera, ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, Argentina, Brasile, ecc…..dove si applica lo ius soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello ius soli).

 

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COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è dovuto un contributo previsto dalla legge che dal 01/01/2025 ammonta a 600€.

Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento.

I cittadini di Paesi extra-EU sono altresì tenuti al pagamento di una percezione consolare di 20€ per l’autentica della firma da apporre sull’istanza di riconoscimento in presenza del funzionario consolare (dietro presentazione del passaporto nazionale).

Il pagamento dei diritti consolari pari a 620€ dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d’Italia:

Bonifico bancario intestato a: Consolato Generale d’Italia “Bonifici per diritti consolari”

MONTE PASCHI BANQUE:

IBAN FR76 3047 8000 1201 9112 3500 482

BIC/SWIFT MONTFRPPXXX

È obbligatorio indicare nella causale del bonifico: l’intestatario della richiesta (se donna indicare il cognome da nubile) e la motivazione (Riconoscimento cittadinanza italiana). Le eventuali spese del bonifico sono a completo carico del richiedente.

N.B. Non si accettano gli assegni.

 

RICHIESTA DI APPUNTAMENTO

Si prega di richiedere l’appuntamento soltanto quando in possesso di tutta la documentazione richiesta, in originale, tradotta e legalizzata.

L’appuntamento deve essere richiesto all’ufficio “cittadinanza” scrivendo al seguente indirizzo e-mail:cittadinanza.lione@esteri.it.

In allegato al messaggio di richiesta d’appuntamento, si prega di inviare solamente i seguenti documenti:

  • giustificativo di domicilio;
  • titolo di soggiorno valido 2 anni al momento della presentazione della domanda;
  • copia del passaporto in corso di validità;
  • albero genealogico compilato in formato EXCEL