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Matrimoni e divorzi

MATRIMONI

I cittadini italiani residenti in Francia possono sposarsi:

  • presso un Comune francese;
  • presso un Comune/Parrocchia in italia;
  • in un’altro Paese;
  • presso il Consolato italiano in Francia (matrimonio consolare).

 

MATRIMONIO PRESSO UN COMUNE FRANCESE

I cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all’estero presso le Autorità locali in Francia, non sono tenuti, sulla base della legislazione attualmente in vigore, ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio presso le Autorità italiane.
Il primo passo consiste nel prendere contatto con il Comune francese (“Mairie”) e ritirare un “dossier de mariage”.
I documenti richiesti dalla “Mairie” sono i seguenti:

  • estratto dell’atto di nascita, su formulario plurilingue o internazionale, completo di eventuali annotazioni marginali, rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione oppure copia integrale dell’atto che dovra’ essere successivamente tradotta in francese da un traduttore giurato;
  • “attestation de domicile” (almeno uno dei due sposi deve essere domiciliato nel Comune francese da più di un mese);
  • “certificat de législation et de coutume” (certificato di legislazione);  
  • “certificat de celibat” (certificato di stato libero).

Per i matrimoni celebrati presso i Comuni di competenza territoriale di questo Consolato Generale, il “Certificat de législation et de coutume ” e il ” Certificat de Célibat ” vengono rilasciati dall’ Ufficio Matrimoni di questo Consolato Generale previa domanda.

Alla domanda occorre allegare:

●   una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza, di residenza e di stato civile

>>> modulo)

●   fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  dei nubendi ;

●   una busta preaffrancata per l’invio dei certificati.

La tassa consolare per i due certificati (coutume + célibat) è di 72,00 € .

Il pagamento puo’ essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario o  mandat-cash postal.

Se il richiedente è residente in Italia il pagamento deve avvenire tramite vaglia postale internazionale o bonifico bancario.

Dopo la celebrazione, sarà cura degli sposi far pervenire al Consolato l’estratto dell’atto di matrimonio, redatto su formulario plurilingue, per la relativa trascrizione in Italia per posta ordinaria e in originale (non tramite mail).

N.B. Il matrimonio con un/a cittadino/a francese non produce alcun effetto automatico sulla cittadinanza italiana della/o sposa/o (per approfondimenti vedi cittadinanza).

MATRIMONIO IN ITALIA 

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, se lo desiderano, possono contrarre matrimonio in Italia presso un Comune o presso una Parrocchia (rito cattolico concordatario).

Si possono verificare i seguenti casi:

  1. Entrambi i nubendi sono cittadini italiani di cui uno è residente in Italia:
    in tal caso la richiesta di pubblicazioni sarà presentata direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
  2. Entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all’estero, di cui almeno uno è residente nella Circoscrizione di questo Consolato Generale: in questo caso gli sposi dovranno presentarsi presso l’Ufficio Matrimoni di questo Consolato Generale – previo appuntamento – per sottoscrivere l’apposito processo verbale di pubblicazioni di matrimonio, muniti di un documento di identità.

Se si intende celebrare il matrimonio in Parrocchia con rito concordatario (religioso), occorre presentare anche la richiesta di pubblicazioni di matrimonio indirizzata a questo Consolato Generale dalla Parrocchia o Diocesi.

Ove uno dei nubendi sia straniero quest’ultimo dovrà richiedere alla competente Autorità del Paese di appartenenza il “nulla osta o capacità matrimoniale alla celebrazione del matrimonio” (generalmente questo documento è rilasciato dalle Rappresentanze Diplomatico-consolari estere accreditate in Italia) e presentarlo a questo Consolato al momento della sottoscrizione del processo verbale di pubblicazioni insieme ad un estratto dell’atto di nascita eventualmente corredato da traduzione, qualora non in lingua francese.

Terminato il periodo di pubblicazione l’Ufficio Matrimoni rilascerà un certificato di non-opposizione e la delega alla celebrazione del matrimonio da presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio verrà celebrato o, in caso di matrimonio concordatario, alla Parrocchia o Diocesi dove avrà luogo la celebrazione del matrimonio.

La tassa consolare per le pubblicazioni è di 22,00 euro da pagare, in contanti, presso l’Ufficio Cassa del Consolato. Occorrera’ aggiungere 6,00 euro per la percezione da apporre sul certificato di eseguite pubblicazioni, da pagare sempre in contanti presso l’Ufficio Cassa del Consolato.

MATRIMONIO IN UN ALTRO PAESE

Si consiglia di rivolgersi preventivamente al comune dove si intende contrarre il matrimonio e alle nostre Rappresentanze Consolari in loco, essendo diverse, in ciascun Paese, le leggi in materia matrimoniale. (Per individuare la Rappresentanza italiana competente è possibile consultare il sito del Ministero degli Esteri Italiano.

 

MATRIMONIO CONSOLARE

La Convenzione consolare tra Italia e Francia consente al Console Generale di celebrare matrimoni consolari unicamente tra cittadini italiani. Sono comunque esclusi i doppi cittadini italo-francesi.
I cittadini italiani residenti nella circoscrizione che intendono contrarre matrimonio presso questo Consolato Generale debbono prendere appuntamento con l’Ufficio Matrimoni e presentarsi entrambi per sottoscrivere il processo verbale di pubblicazione di matrimonio, muniti di un documento di identità.

Sarà poi cura dell’Ufficio procedere alle pubblicazioni e fissare di comune accordo la data della celebrazione.

REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI

Il regime patrimoniale fra coniugi è regolato dalla legge del Paese in cui viene celebrato il matrimonio. In Italia ed in Francia il regime legale è la comunione dei beni, salvo che i coniugi non scelgano esplicitamente il regime della separazione dei beni.

Per il diritto francese la scelta di regimi diversi dalla comunione dei beni (“contrat de mariage”) deve essere effettuata con la sottoscrizione di un atto pubblico davanti ad un notaio e depositato, prima del matrimonio, presso il Comune (“Mairie”).

Per il diritto italiano i coniugi stessi al momento del matrimonio possono dichiarare di scegliere la separazione dei beni e tale scelta viene annotata sull’atto di matrimonio.

TRASCRIZIONE DELLE SENTENZE DI DIVORZIO

Le sentenze di divorzio pronunciate dai Tribunali francesi possono essere trascritte in Italia, a richiesta di chiunque ne abbia interesse (gli ex coniugi o i figli), facendo pervenire all’Ufficio Matrimoni di questo Consolato Generale la seguente documentazione:

Per le sentenze pronunciate dopo il 01/03/2001 :

  • il certificato previsto dall’art. 39, allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE N. 2201/2003 del 27 novembre 2003, che abroga il Regolamento CE N. 1347/2000, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
  • se vi sono figli minori, anche il certificato previsto dall’art.39, Allegato II (Decisioni relative alla potestà genitoriale ) del regolamento CE n.2201/2003 del 27 novembre 2003, che abroga il Regolamento CE n.1347/2000, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
  • un estratto dell’atto di matrimonio redatto su formulario plurilingue completo di annotazione di divorzio, ove il matrimonio sia stato contratto in Francia, oppure un “certificat de non appel” ou de “non-pourvoi” in caso di matrimonio celebrato in Italia;
  • l’istanza di trascrizione di sentenza straniera modello n. 2 (vedasi alla fine della pagina)
    la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ;
  • una fotocopia di tutta la documentazione fornita.

Per le sentenze pronunciate prima del 01/03/2001 :

  • una copia conforme della sentenza di divorzio legalizzata dal Cancelliere del Tribunale che l’ha pronunciata, ivi compresa la convenzione definitiva (art. R 812-3 del Codice di Procedura Civile francese);
  • traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale;
  • un estratto dell’atto di matrimonio redatto su formulario plurilingue completo di annotazione di divorzio, ove il matrimonio sia stato contratto in Francia, oppure un “certificat de non appel” ou de “non-pourvoi” in caso di matrimonio celebrato in Italia;
  • l’istanza di trascrizione di sentenza modello n. 1 (vedasi alla fine della pagina)
  • la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ;
  • una fotocopia di tutta la documentazione fornita .

I documenti da fornire debbono essere in originale.
Si segnala che la richiesta di trascrizione del divorzio, corredata della predetta documentazione, può essere inoltre presentata personalmente al Comune dall’interessato.

Per le sentenze di divorzio consensuale pronunciate in Francia da un notaio a partire dal 01/01/2017

Documenti da inviare, tramite posta ordinaria, a questo Consolato Generale :

  • Certificato previsto dall’Art. 39, allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE N.2201/2003 del 27 novembre 2003, che abroga il Regolamento CE N. 1347/2000, rilasciato dal Notaio che ha pronunciato il divorzio ;
  • in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art.39, Allegato II (Decisioni relative alla potestà genitoriale ) del regolamento CE N.2201/2003 del 27 novembre 2003, che abroga il Regolamento CE N.1347/2000, rilasciato dal Notaio che ha pronunciato il divorzio ;
  • estratto dell’atto di matrimonio redatto su formulario plurilingue completo di annotazione di divorzio ove il matrimonio sia stato contratto in Francia;
  • istanza di trascrizione di sentenza straniera qui di seguito allegata (modello n.3);
  • fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

 

MODULI NECESSARI PER LA TRASCRIZIONE DELLE SENTENZE DI DIVORZIO