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Pacs e Unioni Civili

PACS – PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA’

I cittadini italiani che desiderano sottoscrivere in Francia un Pacte Civil de Solidarité (PACS) devono prioritariamente prendere contatto con il Tribunale o il Comune (Mairie) francese per verificare le condizioni e i documenti richiesti e per fissare la data della sottoscrizione.

Il Patto Civile di Solidarietà non è assimilabile ad alcun istituto previsto dalla legge italiana e pertanto non produce effetti giuridici in Italia.

Il documento per il PACS che rilascia questo Consolato è il Certificat de législation et coutume (certificato di legislazione). In alcuni casi potrebbe essere richiesto anche un Certificat de célibat.

La procedura per il rilascio dei suddetti certificati è attualmente disponibile esclusivamente a mezzo posta. La richiesta da indirizzare via posta al Consolato deve comprendere:

– la dichiarazione sostitutiva di certificazioni compilata e firmata;

– la copia dei documenti d’identità di entrambe le parti del PACS;

– la prova dell’avvenuto bonifico da effettuarsi con almeno 10 gg di anticipo rispetto all’invio della domanda;

– una busta preaffrancata per il peso di 50 grammi per la spedizione del/i certificato/i.

Qualora il vostro indirizzo di residenza sia cambiato e non sia stato comunicato al Consolato, si prega di provvedere quanto prima (vedasi sezione AIRE di questo sito)

La tassa consolare è di 66,00 euro per il Certificat de législation et coutume (72,00 euro se si richiede anche il Certificat de célibat) da pagare con bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato Generale d’Italia:

MONTE PASCHI BANQUE:
IBAN FR76 3047 8000 1201 9112 3500 482 – BIC/SWIFT MONTFRPPXXX

ATTENZIONE
Il Certificat de célibat (certificato di stato libero) puo’ essere rilasciato da questo Consolato Generale esclusivamente per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare.

  • I cittadini italiani iscritti all’AIRE, ma residenti in altra circoscrizione consolare, potranno richiedere un certificato di stato libero al proprio Consolato di riferimento e presentarlo alla Mairie debitamente tradotto in francese.
  • I cittadini italiani residenti in Italia potranno richiedere un certificato di stato libero al proprio Comune di residenza e presentarlo alla Mairie debitamente tradotto in francese.

UNIONI CIVILI

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118).

La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.

Il cittadino italiano che intende costituire all’estero un’unione civile può rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.

Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.

La legge prevede anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere. Pertanto, i cittadini italiani che hanno contratto all’estero matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016, hanno l’obbligo di far pervenire all’ufficio Stato civile del Consolato competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in Italia.

Si ricorda che i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso secondo la legge francese sono trascritti in Italia come “unioni civili”.