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Domande di cambiamento del nome o del cognome

In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome oppure vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il cittadino italiano residente all’estero puo’ in alternativa presentare una istanza scritta presso il proprio Consolato di riferimento, per il successivo inoltro alla Prefettura competente.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE:

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni : cognomi o nomi RIDICOLI o VERGOGNOSI o che RIVELANO ORIGINE NATURALE.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

  • il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;
  • il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che é determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito;
  • l’esito dell’istanza é discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;
  • la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
  • tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, é svolta solo ed esclusivamente in lingua italiana, chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.

PROCEDURA DELLE DOMANDE: Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti FASI:

1. Invio al Consolato della domanda che deve comprendere:

  • Richiesta dell’interessato su apposito formulario (da reperire sul sito della competente Prefettura);
  • Copia fronte/retro del documento d’identità
  • Ricevuta di pagamento della tassa consolare sulla domanda (Imposta di bollo da 16€ NAA (Decreti e istanze)) sul Conto del Consolato d’Italia a Lione
  • Eventuali altri documenti ritenuti utili dall’interessato a sostegno dell’istanza

2. Inoltro della domanda alla Prefettura competente;

La Prefettura dovrà dare un riscontro a tale istanza, questo potra’ essere:

  • accettazione dell’istanza;
  • rigetto dell’istanza;
  • accettazione con riserva: il Prefetto puo’ richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.

3. Se vi è accettazione, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura;
4. Effettuazione della pubblicazione per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa tassa consolare ;
5. Notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
6. Ricevimento da parte della Prefettura del Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome;
7. Consegna all’interessato del Decreto Definitivo e pagamento della relativa tassa consolare ;
8. L’interessato richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome.

Approfondimenti
    • Riferimenti normativi

      Art.89 e ss. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396