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Cognome materno

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO
(Sentenza della Corte Costituzionale N. 286 / 2016 – CircolareN.1/2017 del Ministero dell’Interno)

La Corte Costituzionale con Sentenza 286 dell’8 novembre-21 dicembre 2016 ha dichiarato l’illegittimità’ costituzionale della norma che non consente ai genitori – di comune accordo, di trasmettere al figlio , al momento della nascita o dell’adozione, anche il cognome materno.

Viene rimossa dal 29.12.2016 (data di pubblicazione della Sentenza) definitivamente dall’ordinamento italiano la preclusione della possibilità di attribuire anche il cognome materno , al momento della nascita e di comune accordo.

Già dal 2008 (Circolare MINT N.397/2008) gli atti di nascita stranieri afferenti ai doppi cittadini nati all’estero possono essere trascritti in Italia anche se recanti cognomi diversi da quelli attribuibili dalla norma italiana fino al 29.12.2016.

Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori ENTRAMBI ESCLUSIVAMENTE ITALIANI che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano – SE ACCOMPAGNATI DALLA PROVA DELLA COMUNE VOLONTA’ DEI GENITORI IN TAL SENSO.

Tale volontà può essere riportata nell’atto di nascita (copia integrale con traduzione) oppure in un atto disgiunto (dichiarazione di scelta del cognome al momento del riconoscimento per i figli naturali) o con apposita dichiarazione da acquisire contestualmente all’atto di nascita (dichiarazione di attribuzione del cognome materno)

La dichiarazione può essere sottoscritta presso l’ufficio consolare oppure inviata per posta, elettronica, ordinaria o fax, con una copia dei documenti dei genitori. La firma del dichiarante non cittadino UE deve essere autenticata.