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Nascita

La Legge n.74 del 23/05/2025 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.

Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 prevede che il minore nato all’estero (anche in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n.74 del 23/05/2025) da genitore/i italiano/i è automaticamente cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Alla data della nascita, il minore nato all’estero non ha né può avere nessun’altra cittadinanza – per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc
  2. Alla data della nascita del minore nato all’estero, un ascendente di primo grado (genitori) o di secondo grado (nonni) possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. Il genitore cittadino italiano, anche in possesso di altre cittadinanze, è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a. Non rilevano eventuali periodi di residenza in Italia del genitore o dell’adottante non cittadino italiano.

Le modifiche normative in materia di cittadinanza non permettono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore, nato all’estero da genitore/i italiano/i, non rientra in una delle categorie sopra esposte.

Tuttavia, qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge

Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia (art. 15 DPR n. 396/2000).

Si segnala che, se la trascrizione della nascita non viene fatta durante la minore età del figlio, ma avviene alla sua maggiore età, sarà necessario che lo stesso presenti una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, il cui costo è di 600 € (art. 7-bis tariffa consolare).

  1. Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La richiesta può essere presentata:

  • direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale),

oppure

  • a questo Consolato Generale. Non è necessario prenotare un appuntamento: la documentazione deve essere spedita per posta in originale al seguente indirizzo:

Consolato Generale d’Italia a Lione– Ufficio Stato civile  

5 Rue Commandant Faurax – 69006 Lyon

2. Documentazione da spedire per la richiesta di trascrizione di una nascita avvenuta in Francia

Documentazione di base

  • modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori (modulo)
  • fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
  • giustificativo di domicilio recente
  • atto di nascita in originale (le fotocopie non sono accettate)

Ulteriore documentazione da allegare al fine di attestare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana

  • Se il minore non possiede altre cittadinanze: documentazione idonea a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera.
  • Nell’ipotesi di genitore o nonno/a esclusivamente di cittadinanza italiana: documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).
  • Nell’ipotesi di genitore, cittadino italiano anche in possesso di un’altra cittadinanza ma con residenza continuativa in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio: un certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi.

La responsabilità di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorità di tutti i paesi in cui l’ascendente risiede o abbia eventualmente risieduto, è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

 

3. Che tipo di atto di nascita devo presentare?

  1. FIGLI NATI IN COSTANZA DI MATRIMONIO: 

Estratto dell’atto di nascita in originale su formulario plurilingue (disponibile presso tutte le Mairies): non necessita di traduzione.

  1. FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: 

La procedura è diversa a seconda delle modalità con le quali è avvenuto il riconoscimento alla Mairie (indicato sulla copia integrale dell’atto di nascita).

Attenzione: qualora la nascita non sia ancora avvenuta e non si fosse ancora provveduto al riconoscimento, si consiglia di preferire il riconoscimento prenatale congiunto (ossia la presenza contemporanea di entrambi i genitori presso una qualsiasi Mairie). Vedi punto 2.1.

2.1 Figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori alla Mairie, prima della nascita:

  • copia integrale in originale dell’atto di nascita contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento, con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. Attenzione: al traduttore va presentato l’atto in originale.
  • atto di riconoscimento in originale con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. Attenzione: al traduttore va presentato l’atto in originale.

In questo caso tutta la procedura è effettuata per posta cartacea.

2.2 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre prima della nascita

  • copia integrale in originale dell’atto di nascita (contenente l’indicazione dell’avvenuto riconoscimento), con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. Attenzione: al traduttore va presentato l’atto in originale.

In questo caso è necessaria la presenza di entrambi i genitori (previo appuntamento concordato via email) presso questo Consolato Generale per firmare un atto pubblico di riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).

2.3 Figlio riconosciuto alla Mairie solo dal padre al momento della dichiarazione di nascita:

  • copia integrale in originale dell’atto di nascita con allegata traduzione in originale in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. Attenzione: al traduttore va presentato l’atto in originale.

In questo caso è necessaria la presenza della madre (previo appuntamento concordato via email) in Consolato per firmare un atto pubblico di assenso al riconoscimento (artt. 250 e 254 del Cod.Civ.).

A questo link la lista dei traduttori giurati.

ATTRIBUZIONE DEL NOME AI NATI IN FRANCIA:

Si informa che ai sensi della normativa francese la virgola apposta tra i nomi ha il valore di uno spazio e cioè serve esclusivamente a distinguere gli elementi che compongono il nome. Pertanto in presenza di più nomi nell’atto di nascita francese, anche se separati da una virgola, verrà trasmessa al Comune italiano la richiesta di trascrizione e di iscrizione all’AIRE indicando tutti i nomi presenti sull’atto francese, ma senza le virgole.

I genitori che desiderino attribuire al figlio/a un solo nome, dovranno quindi avere cura di dichiararne uno soltanto all’Ufficiale di stato civile francese che redigerà l’atto.