- PATENTI DI GUIDA
Cittadini italiani residenti in Francia
In conformità con la vigente normativa europea (Direttiva Europea 91/439/CEE del 21/07/1991) e le disposizioni nazionali in materia (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999), i cittadini italiani residenti all’estero in un paese dell’Unione Europea e che sono regolarmente iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) devono rivolgersi, in vista del rinnovo della loro patente, esclusivamente alle autorità del Paese di residenza che provvederanno alla conversione della stessa.
Di conseguenza, se il cittadino italiano è stabilmente residente in Francia, potrà rinnovare la sua patente presso le autorità francesi competenti per il luogo di residenza. Se invece non è iscritto all’AIRE e, pur trascorrendo alcuni periodi all’estero, ha mantenuto la propria residenza in Italia, egli dovrà rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione che in Italia ne ha effettuato il rilascio (e non in Consolato).
In qualsiasi momento i cittadini italiani residenti in Francia possono richiedere alle autorità francesi la conversione della loro patente in corso di validità (“échange du permis”, ovvero il ritiro della patente italiana e il rilascio contestuale di una patente francese equivalente – Codice della strada Art. R222-2) oppure di ottenerne la registrazione (“enregistrement”, ovvero la consegna di un attestato di conformità alla patente francese equivalente – Codice della strada Art. R222-1).
Per le modalità di richiesta della conversione, si invita a consultare attentamente il seguente sito istituzionale “Service Public” : www.service-public.fr
Nel caso in cui le autorità francesi avessero dei dubbi sull’autenticità della patente di guida da convertire o registrare, sono esse stesse che dovranno farsi carico della verifica con le autorità italiane che hanno emesso il documento (“Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenent à l’Union européenne et à l’Espace économique éeuropéen”, art. 8).
Invece, in caso di furto o smarrimento del titolo di guida italiano, le autorità francesi richiedono al diretto interessato un’attestazione di possesso (certificato di titolarità) che dovrà essere rilasciata dalla motorizzazione civile italiana. Insieme ad una denuncia di furto o smarrimento, la suddetta attestazione consente di guidare in Francia per un periodo di massimo 2 mesi.
In ogni caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato con apposita Circolare del 19/02/2015 che “La competenza a rilasciare l’attestato richiesto dall’utente è esclusivamente degli Uffici della Motorizzazione Civile”, secondo le modalità descritte nella Circolare stessa. Pertanto questo Consolato Generale non è abilitato al rilascio di attestati relativi alle patenti.
Cittadini italiani temporaneamente in Francia
I cittadini italiani che si trovano temporaneamente in Francia, possono liberamente circolare sul territorio, purché muniti di una patente di Unione Europea. Ciò ai sensi della Direttiva CEE 91/439 la quale riconosce la validità di una patente di guida rilasciata da un Paese membro U.E..
- ESPORTAZIONE AUTOVEICOLI
Per esportare definitivamente un veicolo all’estero bisogna richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “Cessazione della circolazione per esportazione”.
Si informa che dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.
Infatti, occorrerà preventivamente cancellare il veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico (PRA), procedura che sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.
Solo per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, sarà ancora ammessa la possibilità di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva re-immatricolazione all’estero – per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero – allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.
A partire invece dal 1° gennaio 2020 la radiazione dovrà essere richiesta prima che il veicolo venga esportato.
In conseguenza quindi delle nuove modalità, a partire dal 01 gennaio 2020, i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero non potranno più richiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite l’ufficio consolare.
Per maggiori info si invita a consultare http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-unico-circolazione/nuove-procedure-per-esportazione-veicoli
Maggiori dettagli e i principali riferimenti normativi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri alla seguente pagina:
► http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Autoveicoli_e_Patenti/