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Pensioni e sicurezza sociale

Pensioni INPS

Gli assicurati residenti in Francia che hanno lavorato in Italia ed hanno versato almeno 52 settimane di contributi, equivalenti ad un anno di lavoro continuativo (per attività lavorativa svolta in Italia o servizio militare) e totalizzino un’anzianità contributiva, raggiungibile anche con i contributi esteri, di almeno 20 anni, possono presentare la domanda di pensione in regime di convenzione.
La domanda di pensione italiana dovrà essere presentata alla Cassa estera competente per territorio, per tipo di attività svolta o per tipo di pensione richiesta.
A tal fine gli interessati possono avvalersi dell’assistenza gratuita degli Enti di Patronato che operano nella circoscrizione consolare.

All’Ufficio consolare gli interessati possono rivolgersi per ottenere :

  • indirizzi dei Patronati;
  • domande di trasferimento del pagamento delle pensioni in Francia;
  • richiesta del modello E121 per l’Assistenza Sanitaria in Francia;
  • richiesta del foglio matricolare ai Distretti Militari;
  • richiesta numero di codice fiscale;
  • l’autentica delle fotocopie dei fogli matricolari, libretti di lavoro, ecc.

L’Ufficio consolare fornisce altresì :

  • spiegazioni e assistenza per tutta la documentazione proveniente dalle Sedi INPS;
  • interventi presso le Sedi INPS per sollecitare la definizione delle pensioni e dei pagamenti.

 

Pensioni di Guerra

  • Pensioni come orfano di guerra
  • Pensioni di reversibilità
  • Domande di aggravamento

L’Ufficio pensioni del Consolato Generale istruisce le pratiche di pensioni di guerra, erogate dai Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e fornisce agli interessati le necessarie informazioni.

 

Certificati esistenza in vita
Il Consolato Generale rilascia, sia per le pensioni di guerra che per le pensioni erogate dall’INPS o dall’INAIL, i certificati di esistenza in vita; qualora l’interessato non abbia la possibilità di presentarsi presso gli uffici consolari, egli può recarsi presso il comune del luogo di residenza per richiedere un « certificat de vie » oppure, sulla base della nuova normativa in materia di misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e di semplificazione della documentazione, può ricorrere all’autocertificazione, unendo alla stessa, la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ed inviarla per posta a questo Consolato Generale.

Si ricorda che per le pensioni di guerra il certificato di esistenza in vita deve essere inviato a questo Consolato Generale dal  al 15 gennaio e dal  al 15 luglio di ogni anno.