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Servizi elettorali

cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (legge 24 gennaio 1979 n. 18 e Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408, convertito in legge 3 agosto 1994 n. 483).

Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.

La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di residenza di votare all’estero per corrispondenza, entro il 32° giorno antecedente il giorno delle votazioni in Italia.

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizone risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non precede l’elezioni dei COMITES). Per l’elezione dei COMITES non possono essere ammessi i connazionali temporaneamente presenti all’estero.