ADOZIONI DI MINORI DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI
(Legge 184 , del 4 maggio 1983)
La materia delle adozioni di minori in Italia, è regolamentata dalla legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n° 476 del 1998 -che ne ha inglobato le disposizioni previste dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la ooperazione in materia d’adozione internazionale- e dalla legge n°L. 149/01 che, oltre ad aggiornare la parte sui limiti di età per l’adozione, ha innovato in particolare, per quanto riguarda i concetti relativi ai diritti dei minori, dalla custodia dei bambini alla dichiarazione di adottabilità.
In caso d’adozione di uno o più minori, da parte di cittadini italiani residenti all’estero, viene applicato il comma 4 dell’art. 36 della Legge 184/83 che prevede:
«L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a seguito di domanda di cittadini italiani che provano che al momento della pronuncia dell’adozione erano regolarmente residenti in quel paese da almeno due anni, é riconosciuta di pieno diritto in Italia da una decisione del Tribunale per i minorenni, a condizione che essa sia conforme ai principi della Convenzione dell’AJA del 29.5.1993.
Per cio’ che concerne le condizioni richieste per i richiedenti l’adozione, si applica l’art. 6 della Legge 184/83 :
1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo, negli ultimi tre anni, separazione personale, né di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto, di cui al comma 1, può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati.
ISTANZA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE
ADOZIONI DI UN MAGGIORENNE
E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni Tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L’adottato acquista:
- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
- il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
- il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
- non hanno discendenti legittimi o legittimati
- hanno compiuto i 35 anni d’età
- superano di almeno 18 anni l’età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l’adozione, se l’adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d’età, fermo restando la differenza d’età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
- dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
- dei genitori dell’adottando.
Se l’assenso dei genitori dell’adottando o quello dei coniugi dell’adottante o dell’adottato è negato, il Tribunale, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione. Allo stesso modo il Tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Non è necessaria l’assistenza di un legale, a meno che non richiesto dal Tribunale.
Normativa di riferimento: articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983.
CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE O “ CERTIFICAT DE COUTUME” PER ADOZIONI
Per il rilascio di tale certificato vi preghiamo di contattare via mail l’Ufficio Stato Civile / AIRE (aire.lione@esteri.it) che vi invierà il modulo di richiesta e le istruzioni sulle modalità per effettuare il pagamento della tariffa consolare corrispondente (66€). La procedura di richiesta del certificato è interamente postale.
Per ulteriori informazioni: aire.lione@esteri.it